LA VENDITA ALL’ASTA E LE REGOLE DELLA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO
Progetto di distribuzione del ricavato della vendita
La compilazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita obbliga il professionista delegato ad analizzare innanzitutto la corrispondenza tra quanto “precisato” dal creditore e quanto risultante dai titoli e dalla documentazione allegata da ogni creditore nel fascicolo della procedura. Spiega il dott. Mauro Pasquali, commercialista e custode delegato: Nella precisazione dei crediti è importante che il creditore fondiario indichi le somme che ha riscosso in sede di saldo prezzo ex art. 41 T.U.B. Tale riscossione “anticipata” ha carattere provvisorio, e pertanto, non essendo soggetta a nessun controllo preventivo da parte del professionista delegato e del giudice, dovrà necessariamente essere graduata e liquidata in sede di riparto. Infatti, può risultare che dal piano di riparto il creditore fondiario abbia ricevuto una somma maggiore di quella che gli spetta realmente. In tal caso le somme verranno restituite dal fondiario agli altri creditori con le modalità indicate dal giudice dell’esecuzione. Il creditore fondiario, inoltre, dovrà necessariamente indicare se le somme richieste siano state nel frattempo già soddisfatte in altre procedure insistenti sullo stesso titolo”. Per una corretta graduazione dei crediti è importante che il creditore procedente, colui cioè che dà stimolo alla procedura esecutiva, ed i professionisti delegati indichino le somme che andranno collocate in prededuzione. Tali sono le spese privilegiate non ancora rimborsate e che verranno inserite nel piano di riparto e soddisfatte prima del privilegio ipotecario. “La precisazione dei crediti, pertanto – aggiunge il dott. Mauro Pasquali – deve contenere nel dettaglio anche le spese privilegiate, cosiddette spese di giustizia, ex art. 2770 cod. civ. Tali sono le spese di espropriazione sostenute in un medesimo giudizio di esecuzione, ed in genere sono anticipate dall’aggiudicatario o dal creditore procedente ovvero dal creditore intervenuto nell’interesse di tutti gli altri creditori. Vengono collocate in prededuzione rispetto ai crediti ipotecari e chirografari, e quindi soddisfatte prima di ogni altro credito. Sono comprese tutte le spese riguardanti il procedimento, ossia quelle sostenute per la custodia – compreso l’onorario del custode e del c.t.u. per la stima del bene pignorato – gli oneri necessari per il pagamento delle imposte, oltre la cancellazione delle ipoteche e delle trascrizioni già iscritte sul bene. Tra le spese di giustizia vanno comprese anche quelle affrontate dal creditore procedente per l’intimazione dell’atto di precetto e per il pignoramento, nonché quelle sostenute per gli atti “conservativi” ex art. 2755 cod. civ. ossia per tutti quegli atti diretti a conservare la garanzia patrimoniale quali la separazione dei beni del defunto, l’azione surrogatoria o le spese connesse al sequestro conservativo. La precisazione dei crediti necessita oltre del dettaglio analitico e dei giustificativi di spesa, anche dell’esibizione in originale dei titoli ed in particolare dei titoli cambiari data la loro circolarità, e quindi per la prova effettiva del possesso del titolo. Pertanto, acquisita la precisazione dei crediti e verificato il deposito delle stesse, dei titoli e della documentazione nel fascicolo della procedura, il custode delegato potrà procedere all’analisi dei crediti, alla graduazione degli stessi, al conteggio degli interessi ex art. 2855 c.c. e quindi alla compilazione di un dettagliato piano di riparto per la relativa liquidazione”.
(2-Fine) “Il Messaggero” 04 ottobre 2009
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