CASE ALL’ASTA, ECCO LE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
Case all’asta
Al termine dell’asta pubblica, con o senza incanto, l’immobile viene aggiudicato al migliore offerente. Ma la procedura esecutiva non termina con l’aggiudicazione, perché da quel momento il custode giudiziario viene delegato dal giudice dell’esecuzione a svolgere una serie di adempimenti. Abbiamo già visto che il custode deve vigilare sul versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario e può essere chiamato a predisporre il decreto di trasferimento, cioè l’atto che trasferisce la proprietà dell’immobile. Quando si redige il decreto di trasferimento bisogna attenersi a una serie di regole precise, riportando la visura catastale, aggiornata per l’esatta individuazione dell’immobile, i dati anagrafici dell’intestatario aggiudicatario o assegnatario, la verifica dello stato civile e del regime patrimoniale risultante dall’estratto dell’atto di matrimonio nel caso di eventuali annotazioni, questo nell’ipotesi che l’immobile sia intestato anche a uno solo dei coniugi in regime di comunione dei beni. Non bisogna dimenticare inoltre che il decreto di trasferimento contiene l’ordine di cancellare le iscrizioni e le trascrizioni che gravano sull’immobile. L’effetto traslativo della proprietà si realizza con il saldo del prezzo e con il pagamento delle imposte di registro o Iva che gravano sull’immobile. Ma quali sono gli altri adempimenti del custode dopo l’aggiudicazione? Lo spiega Mauro Pasquali, dottore commercialista in Roma: “Successivamente all’aggiudicazione il custode dovrà indicare all’aggiudicatario del bene le somme che dovranno essere versate direttamente al professionista prima della scadenza del versamento del saldo del prezzo e quindi della formalizzazione del decreto di trasferimento: sia imposte afferenti il bene stesso, sia oneri tributari relativi alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Queste ultime, verrano anticipate dall’aggiudicatario e rimborsate dalla procedura esecutiva in sede di riparto. E’ necessario precisare che la base imponibile per il trasferimento dell’immobile abitativo in sede di asta pubblica è costituita dal prezzo di aggiudicazione (Ris. N. 102/E del 17/05/07). Sulla tassazione del decreto di trasferimento andranno verificate le ipotesi dei diversi regimi fiscali sul trasferimento di immobili o terreni da imprese o da privati, oltre all’applicazione dell’aliquota ridotta nel caso di prima casa o per i beni di interesse storico ed artistico. Per quanto concerne la scadenza del versamento del saldo del prezzo, sono previsti 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva senza incanto e 70 giorni dall’aggiudicazione provvisoria per la vendita con incanto per ulteriori offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dopo l’incanto.”
(2 – Continua) “Il Messaggero” 12 luglio 2009
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