Decreto di trasferimento
“Il custode giudiziario (avvocato o commercialista) può essere delegato dal giudice dell’esecuzione affinché svolga, oltre alle attività relative alle formalità preliminari alle operazioni di vendita, anche gli adempimenti successivi all’aggiudicazione o assegnazione dell’immobile”, spiega Mauro Pasquali, dottore commercialista e revisore contabile: “In particolare si tratta delle formalità di registrazione, trascrizione, voltura catastale del decreto di trasferimento e le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli già gravanti sull’immobile così come previsto dall’art. 591 bis n.11 c.p.c.”. In questo contesto, il custode è tenuto, ovviamente, a vigilare sul versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario. E inoltre a predisporre il decreto di trasferimento da trasmettere al giudice dell’esecuzione, unitamente agli altri documenti necessari per la sua emanazione. Ma che cosa è il decreto di trasferimento? E perché è così importante ai fini della definizione della procedura? “Sostanzialmente – aggiunge Mauro Pasquali – il decreto di trasferimento è un atto del giudice, anche quando viene redatto con delega piena dal notaio, con il quale si trasferisce all’aggiudicatario o all’assegnatario il bene espropriato e che contiene la descrizione dell’immobile contenuta nell’ordinanza di vendita. Esso costituisce, quindi, titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile non solo nei riguardi del debitore esecutato ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell’immobile senza titolo opponibile alla procedura esecutiva. Inoltre il decreto di trasferimento contiene anche l’ordine al direttore dell’agenzia del territorio (ex conservatoria) di cancellare tutte le iscrizioni e le trascrizioni gravanti sull’immobile.
L’effetto traslativo della proprietà, ovvero l’acquisizione formale del titolo di proprietà dell’immobile in capo al soggetto aggiudicatario o assegnatario, si ha con l’avvenuto adempimento del saldo prezzo e si ritiene anche con il pagamento delle imposte di registro o Iva che gravano sull’immobile, nei termini e nei modi fissati dall’ordinanza di vendita, così come poi riportati anche nel decreto di trasferimento”. La predisposizione del decreto di trasferimento, cioè dell’atto che trasferisce la proprietà dell’immobile venduto con o senza incanto, è quindi un momento fondamentale della procedura, che richiede l’osservanza di tutta una serie di regole. Infatti, “nel redigere il decreto di trasferimento occorre la visura catastale aggiornata per l’esatta individuazione del bene, dei dati anagrafici dell’intestatario aggiudicatario o assegnatario dell’immobile, con la verifica dello stato civile e del regime patrimoniale così come risultante dall’estratto dell’atto di matrimonio con annotazioni, per l’eventuale ipotesi di intestazione dell’immobile anche a uno solo dei coniugi che si trovino in regime di comunione dei beni, ex art. 179 cod. civ’.
(1 – Continua) “Il Messaggero” 05 luglio 2009