Adempimenti del Custode
Particolare attenzione va posta dal custode giudiziario negli adempimenti fiscali quando dovrà indicare al conduttore dell’immobile le modalità di pagamento dell’imposta di registro o dell’Iva e quando successivamente alla vendita dell’immobile dovrà individuare il regime fiscale a cui è assoggettato il bene al fine di indicare all’aggiudicatario (o all’assegnatario) le somme che dovranno essere versate all’erario. Nel caso delle locazioni e trasferimento di immobili soggetti ad IVA, sulla base del principio di funzionalità della procedura esecutiva e di tutela degli interessi dell’erario, viene demandato al custode giudiziario dall’agenzia delle entrate l’obbligo di fatturazione e versamento dell’imposta.
Ne consegue che anche la soggettività passiva d’imposta del debitore esecutato debba ritenersi in parte limitata sotto il profilo dei concreti adempimenti che ne scaturiscono. La procedura espropriativa rappresenta un momento patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché anche sotto il profilo della necessità della tutela degli interessi dell’erario, tali obblighi devono ritenersi accentrati nella procedura stessa, anziché in capo al debitore esecutato. E’ necessario distinguere le locazioni che non scontano l’IVA, in quanto poste in essere da esecutati privati o rientranti fra le operazioni esenti, da quelle soggette ad IVA poste in essere da soggetti esecutati titolari di partita IVA. Con la risoluzione n. 158 del 11/11/2005 l’agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi fiscali che il custode giudiziario deve assolvere nel caso di riscossione dei canoni di locazione o indennità di occupazione soggetti ad IVA. Il pignoramento e l’affidamento in custodia dei beni in questione non determinano alcuna modificazione nella titolarità del diritto di proprietà degli stessi: la circostanza che tali beni siano sottoposti a custodia, infatti, implica soltanto che al debitore è impedito di disporre dei beni stessi e dei frutti che derivano dal loro godimento, senza che detti cespiti fuori escano dal suo patrimonio giuridico. Nello svolgimento dei compiti affidatigli dal giudice, il custode delegato agisce, sostanzialmente, in sostituzione del debitore. L’Agenzia ha ritenuto che in capo al debitore esecutato, pur sempre soggetto passivo d’imposta, permanga l’obbligo di liquidazione, versamento e dichiarazione del tributo, mentre, obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente, sia il custode giudiziario e al versamento dell’imposta nel solo caso in cui l’esecutato si renda irreperibile.
Con la risoluzione n. 62 del 16/05/2006 l’agenzia delle entrate ha indicato gli obblighi IVA che il professionista delegato deve adempiere al compimento delle operazioni di vendita. Non solo nell’ipotesi di irreperibilità del contribuente, ma in ogni caso obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l’IVA incassata all’Amministrazione finanziaria sia il professionista delegato alle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. Nei casi in cui il debitore esecutato sia reperibile, l’imposta dovrà essere versata mediante modello F24, utilizzando gli ordinari codici tributo relativi all’IVA. Nel solo caso di irreperibilità del soggetto esecutato, il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito con il codice tributo 6501 denominato “IVA relativa alla vendita, ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c., di beni immobili oggetto di espropriazione forzata” (ris. N. 84 del 19/06/06. Con la risoluzione n. 105/E del 21/04/09 la società di persone, cancellata dal registro delle imprese, dev’essere considerata ancora esistente in quanto proprietaria di un immobile e sottoposta alla procedura esecutiva. La risoluzione ribadisce l’orientamento giurisprudenziale prevalente della Cassazione, che ha ritenuto che tali società non si estinguono con la cancellazione dal registro delle imprese (cfr artt. 2312 e 2495 cod.civ.), se sono ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali. Si pone il problema della responsabilità per la violazione di norme tributarie e la connessa imputabilità della sanzione, ove il professionista delegato pone in essere una determinata attività (quella di fatturazione e versamento del tributo) per conto dell’esecutato, non in forza di un incarico ricevuto da quest’ultimo, ma in forza della posizione assunta nell’ambito della procedura esecutiva e nell’interesse oggettivo di quest’ultima. Il D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997 ha stabilito il principio secondo cui “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”. Dunque, l’illecito non è più riferibile al contribuente, soggetto passivo della pretesa tributaria, ma alla persona fisica che ha materialmente commesso la violazione. Avuto riguardo alla fattispecie in esame, in ipotesi di violazioni inerenti la fatturazione ed il versamento dell’IVA, il professionista delegato, in quanto persona obbligata a procedere a questi adempimenti, è il soggetto responsabile cui è imputabile la relativa sanzione, quale persona fisica che ha materialmente commesso la violazione. Evidentemente, l’irrogazione al custode giudiziario di una sanzione amministrativa tributaria è comunque subordinata alla sussistenza, oltre che dell’elemento oggettivo, anche di quello soggettivo (dolo o colpa), atteso il principio di colpevolezza nell’illecito tributario. Successivamente all’aggiudicazione il custode dovrà indicare all’aggiudicatario del bene le somme che dovranno essere versate direttamente al professionista prima della scadenza del versamento del saldo del prezzo e quindi della formalizzazione del decreto di trasferimento: sia imposte afferenti il bene stesso e sia oneri tributari relativi alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli. Quest’ultime verranno anticipate dall’aggiudicatario e rimborsate dalla procedura esecutiva in sede di riparto. E’ necessario precisare che la base imponibile per il trasferimento dell’immobile abitativo in sede di asta pubblica e’ costituita dal prezzo di aggiudicazione (Ris. n. 102/E del 17/05/07). Sulla tassazione del decreto di trasferimento andranno verificate le ipotesi dei diversi regimi fiscali sul trasferimento di immobili o terreni da imprese o da privati, oltre all’applicazione dell’aliquota ridotta nel caso di prima casa o per i beni di interesse storico ed artistico.
“Il Messaggero” 31 maggio 2009